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Ordinanza — n. 22817/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to impermissible factual revision and repetition of arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22817/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it sought to revise the factual evaluation of evidence already assessed by the lower court. The appellant attempted to contest the identification of the defendant, arguing against the validity of police identification procedures. The court rejected this, ruling that identification based on the defendant's own declarations is valid unless specific facts suggest falsity, thereby dismissing the appeal as both legally unfounded and procedurally repetitive.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 186, comma 2, lett. c) e commi 2bis e 2sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285: An appeal challenging the factual assessment of evidence or the identification of the accused is inadmissible if it merely reiterates arguments from the appeal or attempts an impermissible revision of the material facts already evaluated by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal factual revision identification of accused police identification repetitive arguments criminal procedure Cassation dismissal guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 186, comma 2, lett. c) e commi 2bis e 2sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 20759 del 05/05/2010, Faliti, Rv. 247614
Sez. 4, n. 19044 del 29/03/2017, Bianchi, Rv. 269887
Sez. 4, n. 19044 del 29/03/2017, Bianchi, Rv. 269887).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DILECCE GIAMBATTISTA nato a TRANI il 14/08/1983 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Giambattista Di jecce ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.186, comma 2, lett.c) e commi 2bis e 2sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. L'unico motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello. In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso - teso a contestare la correttezza dell'identificazione dell'imputato - è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato, con motivazione non illogica, che l'identificazione medesima doveva intendersi certa alla luce della dichiarazione fornita dallo stesso imputato tanto di fronte agli operanti quanto presso il presidio sanitario ove era stato condotto, rendendo quindi certo tale elemento anche in assenza del possesso dei documenti e in coerenza con il principio in base al quale l'identificazione dell'indagato ad opera della polizia giudiziaria è validamente operata sulla base delle dichiarazioni dallo stesso fornite, perché il ricorso ai rilievi dattiloscopici, fotografici o antropometrici, o ad altri accertamenti, si giustifica soltanto in presenza di elementi di fatto che facciano ritenere la falsità delle indicate dichiarazioni (Sez. 5, n. 20759 del 05/05/2010, Faliti, Rv. 247614;

Sez. 4, n. 19044 del 29/03/2017, Bianchi, Rv. 269887). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore La