Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific challenge to sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to specifically challenge the court of appeal's reasoning regarding the sentence increase. The appellant was convicted of two crimes, and the sole ground of appeal concerned the calculation of the increased penalty under continuation rules. The court ruled that sentencing discretion belongs to the trial judge and that a new evaluation of the sentence's appropriateness is not permissible in cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990; Art. 337 c.p.; Art. 132, 133 c.p.: A cassation appeal challenging the concrete sentencing calculation is inadmissible if it does not specifically confront the court of appeal's motivational reasoning, as sentencing discretion belongs to the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARMARI ELVIS nato a ADRIA il 29/09/1975 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Elvis Armari ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e per quello previsto dall'art.337 cod.pen. L'unico motivo di ricorso, attinente alla concreta dosimetria della pena in punto di aumento disposto a titolo di continuazione, è inammissibile atteso che il ricorrente non si confronta con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte territoriale, che appare corretto nell'esercizio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito.
In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 23885101); nel caso di specie, con valutazioni non illogiche e non tangibili in questa sede, la Corte territoriale ha dato atto dei criteri posti alla base del suddetto potere discrezionale, giungendo comunque a un aumento della pena base di entità contenuta rispetto al trattamento edittale previsto per il reato di cui all'art.337 cod.pen..
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore La PreIde