Cassation court dismisses appeal against conviction for tax fraud, rejecting arguments on subjective elements and sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the absence of the subjective element of the crime and the sentencing calculation. The appellant contended that errors in income declaration and family composition negated the required intent, while the defense argued for a new assessment of the penalty's proportionality. The court ruled that errors on extrapenal concepts do not exclude subjective intent and that sentencing discretion belongs to the lower court, thus upholding the original conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; Art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; Art. 132 e 133 cod. pen.: An error regarding the relevant income concept does not exclude the subjective element of the crime, and cassation cannot interfere with the discretionary sentencing power of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERAOLO CARMELO TINDARO nato a SAN CATALDO il 07/03/1971 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Carmelo Tindaro Ceraolo ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall'art.95 del T.U. approvato con d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. Il ricorso è inammissibile. I primi due motivi - congiuntamente esaminabili in quanto relativi alla dedotta assenza dell'elemento psicologico del reato contestato - sono inammissibili in quanto manifestamente infondati attenendo a elemento già congruamente esaminato dalla Corte territoriale. Dovendosi richiamare, in relazione alle argomentazioni del ricorrente, il consolidato principio in base al quale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'errore sulla nozione di reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio non esclude l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non trattandosi di errore su legge extrapenale, posto che l'art. 76 del medesimo decreto è espressamente richiamato dalla predetta norma incriminatrice (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013;
Sez. 4, a n. 418 del 25/11/2021, dep. 2022, Baccini, Rv. 282560); derivandone che alcun rilievo possono assumere i dedotti errori in termini di componenti effettivi del nucleo familiare e alle fonti di reddito da tenere presente nella relativa dichiarazione. Il secondo motivo di ricorso, attinente alla concreta dosimetria della pena, è inammissibile atteso che il ricorrente non si confronta con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte territoriale, che appare corretto nell'esercizio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito.
In proposito, va ricordato che la graduazione della pena - ivi compreso il giudizio in ordine al bilanciamento tra le circostanze - rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 23885101); nel caso di specie, con valutazioni non illogiche e non tangibili in questa sede, la Corte territoriale ha dato atto dei criteri posti alla base del suddetto potere discrezionale, giungendo comunque a una determinazione della sanzione prossima al minimo edittale.
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.