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Ordinanza — n. 22811/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for cannabis cultivation as inadmissible due to lack of new factual grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22811/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because it contained only repetitive arguments and sought an impermissible revision of the trial court's factual findings. The appellant challenged the conviction for cannabis cultivation, arguing for reclassification under a different statute, but the lower court had already thoroughly addressed these points. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 378 cod. pen.: An appeal containing only repetitive arguments or seeking a revision of the trial court's factual evaluation is inadmissible, as the appellate court must respect the finality of the first instance's fact-finding.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments factual revision cannabis cultivation procedural costs consumo di canapa coltivazione di canapa traffico di canapa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Art. 378 cod. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 282 del 22/09/2021, Aiello
Sez. 3, n. 14961 del 27/03/2024, Medda
Sez. 3, n. 14961 del 27/03/2024, Medda, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEFFALIA GIUSEPPE nato a PARTINICO il 22/02/1996 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Giuseppe Ceffalia ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. L'unico motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello. In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso - atteso a contestare la partecipazione dell'imputato alla condotta di coltivazione di cannabis e a ottenere la riqualificazione del fatto sotto la specie di quello previsto dall'art.378 cod.pen. - è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato, con motivazione non illogica, il carattere decisivo da attribuire alla diretta osservazione della condotta da parte degli operanti in ordine al comportamento dell'imputato e dalla quale era stata dedotta la piena consapevolezza in ragione del contributo materiale apportato all'attività illecita.

Avendo, in particolare, la Corte territoriale fatto corretta applicazione del principio in forza del quale il delitto di favoreggiamento personale non è configurabile in corso di consumazione di un reato permanente - come quello ascritto nel caso di specie - in quanto qualsiasi agevolazione del colpevole posta in essere durante la perpetrazione della sua condotta si risolve, salvo che non sia diversamente previsto, in un concorso, quanto meno morale, nel reato allo stesso ascritto (tra le altre, Sez. 2, n. 282 del 22/09/2021, dep. 2022, Aiello, Rv. 282510;

Sez. 3, n. 14961 del 27/03/2024, Medda, Rv. 286105). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consig re estensore r Deposiv\Th La Pre ante