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Ordinanza — n. 22810/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of merit and absence of fault in the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22810/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the criminal appeal by Vincenzo Unterspan inadmissible, ruling that the lower court's refusal of generic mitigating circumstances was legally sound. The appellant argued for leniency based on his clean record, but the appellate court correctly noted the absence of positive elements required under post-reform standards. Consequently, the court found no fault in the lower court's reasoning and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The refusal of generic mitigating circumstances is not arbitrary when based on the lack of positive elements, and the appeal is inadmissible if no fault exists in the lower court's determination.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal absence of fault procedural costs criminal appeal clean record standard lower court review motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv.
Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018
anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UNTERSPANN LUCCA VINCENZO GIUSEPPE nato il 30/12/1991 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da: 22810 -25 DONATELLA FERRANTI - Presidente - Ord. n. sez. 8224/2025 LOREDANA MICCICHE' - Relatore - CC - 20/05/2025 MARIAROSARIA BRUNO R.G.N. 8505/2025 ATTILIO MARI ALESSANDRO D'ANDREA ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:

UNTERSPANN LUCCA VINCENZO GIUSEPPE nato il 30/12/1991 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; momento del controllo. Si tratta di motivazione ampia, congrua, esaustiva e conforme ai principi, pertanto incensurabile nella presente sede di legittimità. Va poi ricordato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01;

Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03). Tanto premesso, la Corte di appello, in conformità all'indirizzo consolidato, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche rilevando, con considerazioni non illogiche, la assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali etal versamento l della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2025