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Ordinanza — n. 22807/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility; appeal against drug trafficking sentence rejected due to discretionary sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22807/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The appellant argued that the sentence was disproportionately high given the recognized minor nature of the offense and failed to consider personal characteristics. The court ruled that sentencing falls within the trial judge's discretion, requiring only general reasoning unless the penalty vastly exceeds the statutory average, which was not the case here.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible when the lower court's sentencing decision is not manifestly illogical and respects established case law regarding judicial discretion in penalty gradation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility drug trafficking sentencing judicial discretion penalty minor offense characterization procedural costs award allegazioni fattuali non credibili inverosimiglianza delle persecuzioni perenzione dell'azione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERMALL DYLAN nato a BOLOGNA il 24/04/1999 avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 24 maggio 2024 con la quale è stato condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. L'esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena. In particolare, lamenta che, pur essendo stata riconosciuta la ipotesi lieve, li giudici di merito avevano fissato la pena base in anni due e mesi tre, superiore di quasi il quadruplo rispetto al minimo edittale, con motivazione contraddittoria rispetto alla ritenuta sussistenza della fattispecie di lieve entità e senza nulla argomentare in riferimento alla citata "personalità del prevenuto".

2. Il ricorso è inammissibile. I giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva, congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;

Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01). Nel caso di specie, rilevandosi che la pena finale inflitta è pari ad anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 2000,00 di multa, inferiore al medio edittale, la sentenza impugnata sottolinea la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti, di cui uno per rapina per un fatto 2018 e due per detenzione illecita di stupefacenti per fatti del 2019. Né è illogico il riferimento al fatto che, pur nell'ambito della riconosciuta fattispecie di cui al V comma DPR 309/1990, il quantitativo detenuto, pari a circa 300 grammi di hashish, non era irrisorio o minimale.

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e conda na il aiherrente al pagamento delle spese processuali evo-e e della somma di euro tremila i all5Cassa delle Ammende. Così deciso i