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Ordinanza — n. 22806/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to new facts and lack of prior argumentation on non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22806/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Natale Fabio Di Mauro inadmissible, rejecting arguments regarding drug possession and sentencing mitigation. The court ruled that the appellant's attempt to contest the personal use of drugs constituted a prohibited revision of facts already evaluated by lower courts, while his claim for non-punishment under Art. 131bis was rejected because it was not raised during the appeal. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131bis c.p.; The Court of Cassazione holds that new factual grounds for non-punishment are inadmissible in cassation unless immediately evident from the record without further factual investigation, and that appeals cannot seek a revision of facts already evaluated by the court of appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-punishment ground revision of facts drug possession procedural costs imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.209
Art. 131bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 131bis cod. pen
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 396 del 17/11/2023, dep. 2024, Maiocchi, Rv. 285726
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAURO NATALE FABIO nato a REGGIO CALABRIA il 09/09/1980 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Natale Fabio Di Mauro ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.209. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello. In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso - atteso a contestare la destinazione a uso personale della sostanza stupefacente - è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato, con motivazione non illogica, il carattere decisivo da attribuire al dato ponderale della sostanza nonché alle modalità di occultamento e da ritenere incompatibili con l'uso personale medesimo.

Il secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art.131bis cod.pen. è manifestamente infondato. Va rilevato che la sussistenza della predetta ipotesi non era stata prospettata in sede di appello (in cui si era fatta questione unicamente della dosimetria della pena) e va, quindi, richiamato il principio in base al quale la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, rilevante ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. è deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità, a condizione che non sia stata prospettata con l'atto di impugnazione o nel corso del giudizio di appello, sicché la Corte di cassazione, apprezzando la circostanza sopravvenuta nell'ambito del complessivo giudizio sull'entità dell'offesa, può ritenere sussistente l'esimente nel solo caso in cui siano immediatamente rilevabili dagli atti i presupposti per la sua applicazione e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali (Sez. 2, n. 396 del 17/11/2023, dep. 2024, Maiocchi, Rv. 285726); elemento non ravvisabile nel caso di specie in considerazione degli elementi desumibili dalle sentenze di merito.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore La