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Ordinanza — n. 22803/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging motivation defects not covered by new procedural law limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22803/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the alleged defect in reasoning did not fall within the narrow scope of permissible grounds for cassation. The appellant claimed a motivation error regarding responsibility, but the prosecution and defendant could only appeal on specific grounds like the defendant's will, legal qualification errors, or penalty illegality under the new law. Since the motivation defect was not among these exclusive categories, the appeal was rejected and costs were assigned to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals for cassation against plea bargain applications are strictly limited to defects in the defendant's will, legal qualification errors, or penalty illegality, excluding general motivation defects.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain procedure motivation defect grounds legal qualification error procedural law limits persecuzione dei Tamil atti impugnabili facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 603 bis cod. pen.
dal Tribunale di Taranto in relazione al reato di cui all'art. 603 bis cod. pen. Deduce vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
Art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103
art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt.
art. 444 cod. proc. pen
art. 603 bis cod. pen
dal Tribunale di Taranto in relazione al reato di cui all'art. 603 bis cod. pen.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINGH ATMA nato il 05/01/1976 avverso la sentenza del 12/02/2025 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Taranto in relazione al reato di cui all'art. 603 bis cod. pen. Deduce vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione e che non sono stati prospettati vizi attinenti alla illegalità della pena.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2025 Il Consigli re estensore Il Pre 'id nte