Ordinanza — n. 22802/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASIBRA ALTIN nato il 20/06/1973 avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; Altin Hasibra ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha applicato la pena concordata, ai sensi dell'art.599bis cod.proc.pen., in relazione al reato previstOdall'art.73, commi 1 e 4 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. L'unitario motivo di ricorso, attinente all'omessa motivazione in ordine a una nullità di carattere patologico derivante dalla mancata traduzione negli atti in lingua nota all'imputato, va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22802/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 9 ottobre 1990, n.309. L'unitario motivo di ricorso, attinente all'omessa motivazione in ordine a una nullità di carattere patologico derivante dalla mancata traduzione negli atti in lingua nota all'imputato, va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen..
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASIBRA ALTIN nato il 20/06/1973 avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Altin Hasibra ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha applicato la pena concordata, ai sensi dell'art.599bis cod.proc.pen., in relazione al reato previstOdall'art.73, commi 1 e 4 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. L'unitario motivo di ricorso, attinente all'omessa motivazione in ordine a una nullità di carattere patologico derivante dalla mancata traduzione negli atti in lingua nota all'imputato, va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen..
Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).
Rilevando, sul punto, che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 23/11/2018, Bouachra, Rv. 274522).
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore