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Ordinanza — n. 22800/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against settlement sentence for waived acquittal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22800/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower court failed to consider statutory acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such issues are waived when a settlement agreement is reached under Article 599-bis, as they do not challenge the validity of the settlement itself.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In appeals against settlement sentences, issues regarding acquittal grounds waived by the parties are inadmissible in cassation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility settlement agreement waiver acquittal grounds waiver Article 599-bis criminal procedure Article 129 criminal procedure falsa testimonianza indennità per testimone deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al mancato rilievo delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod.
Legge 23.6.2017 n. 103
art. 599 bis cod. proc. pen
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al mancato rilievo delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019
( Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv.
Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022
278170 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL OMARI ABDELAZIZ ( CUI 01KMNFD ) nato il 12/06/1984 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Milano, in relazione al reato di cui all'art. 73 DPR309/1990. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al mancato rilievo delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.

Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. ( Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01).

3. Orbene, é agevole rilevare che i motivi di ricorso esulano da quelli consentiti. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di €.4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €.4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2025 Il Consigliere estenso