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Ordinanza — n. 22797/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new arguments regarding minor drug trafficking circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22797/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant merely repeated arguments already fully examined and rejected by the Court of Appeal. The lower court had correctly assessed the quantity of drugs and the professional organization of the trafficking as indicators of high offensiveness, contrary to the appellant's claim of a minor offense. Consequently, the appeal was rejected without merit, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: An appeal is inadmissible if it reproduces issues already decided by the appellate court without presenting new grounds, as the assessment of minor drug trafficking requires a comprehensive evaluation of all indicia including quantity and organizational methods.

Parole chiave

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inadmissible appeal drug trafficking minor repeated arguments DPR 309/1990 procedural costs alibi prove acquisite tramite sorveglianza prove fabbricate

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990
Ardizzone Salvatore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna in ordine alla detenzione ai fini di spaccio di cocaina, crack e marijuana, integrante il reato di cui all' art. 73, comma 1, d.P.R.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
Ardizzone Salvatore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna in ordine alla detenzione ai fini di spaccio di cocaina, crack e marijuana, integrante il reato di cui all' art. 73, comma 1, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. U - n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018, Rv. 272942 - 01
Sez. 6, n.15642 del 15 aprile 2015, Driouech
Sez. 6, n.15642 del 15 aprile 2015, Driouech, Rv 263068-01).
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARDIZZONE SALVATORE nato a CATANIA il 27/10/1997 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Ardizzone Salvatore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna in ordine alla detenzione ai fini di spaccio di cocaina, crack e marijuana, integrante il reato di cui all' art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. . L'esponente lamenta mancanza della motivazione in merito al diniego del riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al comma V dell'ad 73 del DPR 309/1990.

2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente si è limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata. La sentenza impugnata svolge argomentazioni in linea con l'indirizzo della consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedasi fra tutte Sez. U - , n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01), secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti).

Va in proposito altresì ricordato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al di là del peso ponderale, il grado di offensività della condotta di detenzione a fini di spaccio è invece rivelato in concreto dal dato del principio attivo e del numero delle dosi ricavabili e potenzialmente da diffondere sul mercato (Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018, Rv. 272942 - 01) e che le ipotesi di cd" piccolo spaccio"si caratterizzano proprio per la modesta entità delle dosi divulgabili, detenute come provvista per la vendita, che devono essere conteggiabili " a decine" ( e non, come nel caso di specie, a centinaia:

Sez. 6, n.15642 del 15 aprile 2015, Driouech, Rv 263068-01). I giudici di merito hanno reso esaustiva motivazione in cui risulta valutato non solo il dato quantitativo (dallo stupefacente in possesso era possibile ricavare ben 100 dosi di cocaina e 95 di marijuana da immettere sul mercato), ma anche le modalità dell'azione, caratterizzate da un'organizzazione professionale della attività di spaccio, posto che l'imputato disponeva di plurimi involucri confezionati e di una ricetrasmittente per comunicare con soggetti operanti in una nota piazza di spaccio.

Le argomentazioni sopra riportate sono totalmente immuni da vizi logici e, come detto, perfettamente in linea con i principi giurisprudenziali in materia.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali el versamenta,della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio