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Ordinanza — n. 22796/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being a mere merit review of factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22796/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it consisted solely of merit-based criticisms regarding the factual reconstruction of the case. The appellant argued against the conviction for tax evasion, but the court held that such arguments fall outside the scope of cassation review, which is limited to legal errors. Consequently, the lower court's assessment of intercepted communications and witness testimony was deemed final and binding.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist merely of criticisms of the facts or the evaluation of evidence, as these matters are exclusively reserved for the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal merit review factual findings tax evasion cassation jurisdiction ritardo ingiustificato dell'azione penale momento del reato arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 366 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - Clarke
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - Musso
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006 - De Vita
Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - Sebbar
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARBA STEFANO nato a GUAMAGGIORE il 31/08/1984 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Arba Stefano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cagliari che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990. L'esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto si sostanzia in censure di merito, tendenti ad ottenere dalla Corte di cassazione una diversa - e per il ricorrente più favorevole - ricostruzione dei fatti. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Va poi ricordato che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). Orbene, nessuna illogicità si coglie nella motivazione della sentenza impugnata, in cui si è rilevato, con coerenti, logiche ed esaustive argomentazioni, che il pieno coinvolgimento del ricorrente nei fatti contestati emergeva dal contenuto inequivoco delle intercettazioni e dalle testimonianze dei cessionari. A fronte di tale completo apparato argomentativo il ricorrente si limita ad opporre censure di mero fatto, peraltro già ampiamente disattese dalla Corte territoriale.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali eta t-Ve=gr Frrito,della - somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2025 Il onsigliere e