Italian court dismisses appeal against plea bargain sentencing for failure to verify acquittal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without procedural formalities. The appellant challenged the trial court's application of a penalty under Article 589bis of the Penal Code, arguing the judge failed to verify conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such challenges are barred by Article 448 of the Code of Criminal Procedure, which restricts appeals against plea bargain sentences to specific statutory violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentencing are inadmissible for generic allegations of failure to verify acquittal grounds, limited strictly to the specific statutory violations enumerated in Article 448.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIRCAJ ERISELDA nato il 05/07/1989 avverso la sentenza del 15/01/2025 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Eriselda Bircaj ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Bologna ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e tC ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall'589bis, commi 1 e 2, cod.pen.. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen.. Difatti, l'unico motivo di ricorso attiene alla generica contestazione in ordine alla mancata verifica delle condizioni per una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen..
Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337;
Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore La PreideSì