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Ordinanza — n. 22794/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as plea bargain arguments do not cover lack of exoneration grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22794/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible without formalities because the appellant's argument regarding the lack of exoneration grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure does not fall within the permissible scope of review. The public prosecutor and defendant can only appeal plea bargain sentences for specific reasons like the defendant's will or legal qualification errors, not for substantive exonerations. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are limited to specific grounds such as the defendant's will, legal qualification errors, or illegality of the penalty, excluding substantive exonerations.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain limitations exonerations grounds Article 129 criminal procedure scope of review plea delitto contro l'ambiente responsabilità per i danni ambientali conformità alle norme ambientali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 73 d.P.R. 309/90
dal GUP del Tribunale di Massa in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.
Art. 129 cod. proc. pen.
Deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
L. 23.6.2017 n. 103
51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt.
art. 444 cod. proc. pen
art. 73 d.P.R. 309/90
dal GUP del Tribunale di Massa in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.
art. 129 cod. proc. pen
Deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
S.U. 27 marzo 1992, Di Benedetto
S.U. 27 dicembre 1995, Serafino
S.U. 27 dicembre 1995, Serafino).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIGOLO ROBERTO DOMENICO nato a MILANO il 04/11/1964 avverso la sentenza del 21/01/2025 del GIP TRIBUNALE di MASSAudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; • Motivi della decisione Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal GUP del Tribunale di Massa in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).

Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione . In ordine al mancato rilievo delle cause di proscioglimento, va, tra l'altro, ribadito che che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art.129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art.129 (S.U. 27 marzo 1992, Di Benedetto;

S.U. 27 dicembre 1995, Serafino).

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2025 711 Consigliere estenspre Il P