Cassation appeal dismissed as inadmissible for non-justiciable grounds and insufficient motivation regarding administrative license suspension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised did not fall within the permissible scope of cassation review under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the first-instance judgment on the failure to evaluate non-punishability causes and the lack of motivation for the accessory administrative sanction of driving license suspension. The court ruled that these issues were either outside the admissible categories of cassation or inadequately addressed by the lower court's reasoning, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.; Art. 589-bis, cod. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the grounds do not concern the expression of the accused's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty or security measure, and if the lower court has provided adequate and logical motivation for the application of accessory administrative sanctions.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARCANTONIO GIULIANO nato a ARSITA il 13/03/1974 avverso la sentenza del 07/11/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 7 novembre 2024 il G.U.P. del Tribunale di Teramo ha applicato a Di Marcantonio Giuliano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 589-bis, commi 1 e 7, cod. pen. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione della presenza di cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen., oltre che di una consulenza tecnica di parte; violazione di legge per non essere stata fornita adeguata motivazione circa la disposta applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve essere osservato come essa non rientri tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 2.2.
Del pari inammissibile è la seconda doglianza, considerato che essa non si confronta adeguatamente con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte di appello che, in maniera esente da ogni vizio logico o contraddizione, ha debitamente rappresentato le ragioni della ritenuta esigenza di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di anni uno e mesi sei, debitamente valorizzando aspetti quali la dinamica del sinistro e il grado di colpa imputabile al prevenuto (cfr. p. 1 della sentenza impugnata).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 maggio 2025 Il Consigliere est