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Ordinanza — n. 22791/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as plea bargain appeal lacks grounds for non-punishment review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22791/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the appellant's claim regarding the lack of evaluation for non-punishment grounds did not fit the statutory limits for plea bargain appeals. The appellant argued that the lower court failed to assess exculpatory causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the prosecution and defendant had already filed their plea bargain requests before the relevant deadline. The court ruled that since the appeal concerns the application of a plea bargain, it can only challenge the defendant's will, legal qualification errors, or sentencing legality, not substantive non-punishment issues which require specific findings.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain applications are strictly limited to challenges regarding the defendant's will, legal qualification, and sentencing, excluding substantive reviews of non-punishment grounds absent specific evidentiary findings.

Parole chiave

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plea bargain appeal non-punishment grounds inadmissible cassation procedural limits Article 129 C.P.P. falsa dichiarazione della parte sentenza contumaciale dazi doganali non pagati

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90
dal GUP del Tribunale di Padova in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90.
Art. 129 cod. proc. pen.
Deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
L. 23.6.2017 n. 103
51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt.
art. 444 cod. proc. pen
art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90
dal GUP del Tribunale di Padova in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90.
art. 129 cod. proc. pen
Deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
S.U. 27 marzo 1992, Di Benedetto
S.U. 27 dicembre 1995, Serafino
S.U. 27 dicembre 1995, Serafino).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZAZA OUSSAMA nato il 06/11/2000 avverso la sentenza del 05/12/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal GUP del Tribunale di Padova in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90. Deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).

Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione . In ordine al mancato rilievo delle cause di proscioglimento, va, tra l'altro, ribadito che che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art.129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art.129 (S.U. 27 marzo 1992, Di Benedetto;

S.U. 27 dicembre 1995, Serafino).

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso