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Ordinanza — n. 22790/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on non-prosecution grounds as facts were already reviewed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22790/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ruling that the argument regarding non-prosecution was manifestly unfounded. The appellant, Cesare Veterini, challenged a conviction for a specific offense but failed to provide new evidence. The court determined that the lower court had already thoroughly examined the relevant circumstances and correctly rejected the non-prosecution plea based on the severity of the offense and the blood alcohol level.

Regesto Legislator

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Art. 131bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal based on non-prosecution is inadmissible if it merely reasserts facts already evaluated by the lower court without presenting new evidence or legal grounds.

Parole chiave

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non-prosecution plea manifestly unfounded appeal reiteration of facts criminal procedure inadmissibility blood alcohol level severity of offense procedural costs reati penali gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 131bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VETERINI CESARE nato a ROMA il 01/10/1966 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Cesare Veterini ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall'art.186, commi 2, lett.b) e 2sexies e d.lgs. n.285/1992. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di impugnazione attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art.131bis cod.pen. è manifestamente infondato; atteso che lo stesso si risolve in una mera riproposizione in fatto di circostanze già vagliate dalla Corte territoriale, la quale ha congruamente escluso la possibilità di applicazione del suddetto articolo sulla base della considerazione inerente alla gravità dell'offesa al bene giuridico tutelato in relazione alle concrete modalità del fatto e al tasso alcolemico riscontrato nel caso di specie. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore La Pre t