Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic and specific lack of reasoning against conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Emiliano Raponi inadmissible, ordering him to pay €3,000 in costs. Raponi challenged his conviction for a drug-related offense under the 1990 Decree, arguing the lower court's reasoning was flawed. The appellate court rejected this claim as too generic and failed to specifically address the grounds of the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 DPR 309/1990; Art. 363-bis c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the contested decision's reasoning and the arguments presented by the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPONI EMILIANO nato a ROMA il 26/07/1984 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
Raponi Emiliano ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma indicata in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità. Il ricorso è inammissibile. La prospettata censura è del tutto generica e aspecífica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e pr versament della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore v Il Pridnt