Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding sentencing increase under Art. 591 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely repeated arguments already examined and rejected by the Court of Appeal. The appellant complained about the specific increase in sentence for continued external execution, but the Supreme Court found the grounds generic and lacking correlation with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected as non-specific under Article 591 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; The appeal is inadmissible if it reproduces the same reasons already discussed and rejected by the court of appeal, as such grounds are deemed non-specific and generic.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGLIARI STEFANO nato a ROMA il 25/02/1974 avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione Pagliari Stefano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, in particolare in ordine alla misura dell'aumento applicato per la continuazione esterna con la sentenza n.823/2006.
2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente ha riproposto le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata. E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). 3.1 giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità.
In ordine alla dosimetria della pena, e in particolare all'aumento di anni due di reclusione ed euro 10.000 di multa per la sentenza n.823/2006 i giudici di merito hanno sottolineato la congruità dell'aumento, riferito alla detenzione illecita di gr.187,415 di cocaina; richiamando l'esistenza di gravi precedenti a carico dell'imputato, anche specifici. Va rammentato che l'esercizio del potere discrezionale deve essere motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicante circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Ciò vale anche per il giudice di appello il quale - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante- non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione , specie se la pena viene fissata nei limiti del medio edittale. La graduazione della pena rientra infatti nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, (ex multis, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 ).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali età] vers_amPnbj della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2025