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Ordinanza — n. 22785/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on non-prosecution grounds as facts were already evaluated by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22785/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding a request for non-prosecution under Article 131bis of the Penal Code. The appellant argued for non-punishment, but the court found this argument merely a reiteration of facts already thoroughly examined by the appellate court. Consequently, the court rejected the claim based on the established gravity of the offense and the defendant's altered state at the time of the incident.

Regesto Legislator

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Art. 131bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A request for non-prosecution is inadmissible if it constitutes a mere repetition of facts already evaluated by the lower court, which has correctly excluded the application of the article based on the gravity of the offense and the dangerousness of the conduct.

Parole chiave

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non-prosecution request inadmissible appeal reiteration of facts Article 131bis Penal Code procedural inadmissibility criminal appeal Cassation ruling guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 131bis cod. pen.
Art. 187, comma 8, d.lgs. n.285/1992
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTURANO MICHELE nato a ROMBIOLO il 02/08/1974 avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Michele Marturano ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall'art.187, comma 8, d.lgs. n.285/1992. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di impugnazione attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art.131bis cod.pen. è manifestamente infondato; atteso che lo stesso si risolve in una mera riproposizione in fatto di circostanze già vagliate dalla Corte territoriale, la quale ha congruamente escluso la possibilità di applicazione del suddetto articolo sulla base della considerazione inerente alla gravità dell'offesa al bene giuridico tutelato in relazione alle concrete modalità del fatto e alla pericolosità della condotta riscontrato (atteso che l'imputato è stato sottoposto a controllo in stato di evidente alterazione derivante da assunzione di sostanza stupefacente).

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigli