Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to non-compliance with Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants inadmissible without formalities. The defendants argued violations of specific criminal code articles regarding sentencing and legal qualification, but the court found these grounds did not fall within the permitted list of admissible grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must strictly adhere to the statutory list of admissible grounds; censes outside this list are inadmissible and result in immediate rejection with cost liability.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAMAYO CASAS BRIAN JOHN nato il 22/11/1984 MELGAREJO TERNA STEPHANIE nato il 23/01/1987 avverso la sentenza del 12/12/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 12 dicembre 2024 il G.U.P. del Tribunale di Roma ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Camayo Casas Brian John e Melgarejo Terna Stephanie la pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa ciascuno in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con tre distinti motivi, violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione - rispettivamente - delle norme previste dall'art. 54 cod. pen., dall'art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990 e dall'art. 73, comma 7, D.P.R. n. 309 del 1990.
2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non consentiti. Le dedotte censure, infatti, non rientrano tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle amme