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Ordinanza — n. 22782/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new evidence and repetitive arguments regarding drug trafficking conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22782/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Patrick Blessed inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Blessed challenged his conviction for drug trafficking, arguing against the court's finding that he swallowed and spat out a drug package. The court rejected this as a mere revision of facts already evaluated and noted the arguments were repetitive from the appellate stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains only censure to provoke a revision of facts already evaluated by the trial court or reiterates arguments already proposed in the appeal act.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments drug trafficking conviction revision of facts procedural costs order possesso illecito di stupefacenti confisca dei proventi di reato traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATRICK BLESSED nato il 01/01/1997 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Patrick Blessed ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. L'unico motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello. In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso - atteso a contestare la destinazione a fini di spaccio della sostanza stupefacente in sequestro - è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato, con motivazione non illogica, il carattere decisivo da attribuire alla diretta osservazione della condotta da parte degli operanti in ordine al comportamento dell'imputato (che, sottoposto a controllo, aveva ingoiato e poi sputato un involucro contenente la sostanza suddetta).

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore La P iden