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Ordinanza — n. 22778/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding generic mitigating circumstances due to lack of positive evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22778/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Famin Viachaslau inadmissible, rejecting his challenge to the appellate court's refusal to recognize generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency based on his clean record, but the court noted that post-2008 reforms require positive evidence beyond mere unrecordedness to grant such benefits. Consequently, the court upheld the lower court's factual assessment that no sufficient positive elements existed to justify the reduction.

Regesto Legislator

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Art. 62bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The judge may legitimately refuse generic mitigating circumstances when no positive elements exist, and the factual judgment on their exclusion is unchallengeable in cassation if non-contradictory and based on preponderant factors.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances positive evidence requirement criminal appeal inadmissibility unrecordedness standard factual judgment review imputazione per reati di stupefacenti scemata imputabilità abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Art. 62bis cod. pen.
A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62bis cod.pen., disposta con il d.l.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez.
Art. 133 cod. pen.
283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 62bis cod.pen
A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62bis cod.pen., disposta con il d.l.
art. 133 cod. pen
283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma dì euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinellí
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinellí, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAMIN VIACHASLAU nato il 12/05/1990 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Famin Viachaslau ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di ricorso, contenente la contestazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986;

Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinellí, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente; nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di qualsiasi elemento positivo idoneo a giustificare l'applicazione delle relative circostanze attenuanti, non essendo valorizzabile il dato inerente al comportamento processuale avendo l'imputato ammesso la detenzione dello stupefacente quando la relativa circostanza risultava essere già stata appresa dagli operanti.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma dì euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere esten