Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise mitigation argument in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant failed to raise the issue regarding the unjustified denial of a mitigating circumstance during the appellate proceedings. Although the defense argued for a violation of law and motivation concerning Article 62, paragraph 4 of the Criminal Code, the court noted that such arguments were not presented in the second instance. Consequently, the appeal was rejected as inadmissible, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds relied upon were not raised in the appellate judgment, except for issues the court must examine sua sponte or those impossible to raise earlier.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOLFI DAVID nato a PISA il 07/03/1973 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pisa del 13 giugno 2019, con cui Dolfi David era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo vizio di violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'ingiustificato diniego della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen.
3. La doglianza proposta nella presente sede non era stata avanzata nel giudizio di appello: orbene, è pacifico che possono essere dedotte con il ricorso per cassazione per cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello - ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza ( ex multis, Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Rv. 255940 01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Rv. 269368 - 01).
4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20 maggio 2025.