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Ordinanza — n. 22776/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against illegal parking conviction due to insufficient evidence of innocence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22776/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Angelo Faraone inadmissible, confirming his conviction for illegal parking under Article 7, paragraph 15bis, of D.Lgs. 285/1992. The appellant argued a lack of proof regarding his actual responsibility, but the court found this generic claim unsupported by specific facts. Consequently, the appeal was rejected, and Faraone was ordered to pay procedural costs and a €3,000 fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 7, comma 15bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; Art. 616 c.p.p.: A generic challenge to the sufficiency of evidence regarding the defendant's responsibility for illegal parking is inadmissible if the record contains specific annotations confirming the activity type.

Parole chiave

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illegal parking conviction inadmissible appeal insufficient evidence procedural costs fine fund payment criminal appeal specificity requirement violazione del divieto di sosta

Disposizioni normative citate

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Art. 7, comma 15bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARAONE ANGELO nato a PALERMO il 06/02/1985 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Angelo Faraone ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato previsto dall'art.7, comma 15bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. L'unico motivo di impugnazione, con il quale è stata operata una generica contestazione inerente alla dedotta carenza di prova in relazione alla effettiva responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto, è inammissibile in quanto del tutto aspecifico e comunque manifestamente infondato. In particolare - in relazione all'argomento già posto alla base del motivo di appello e in forza del quale non sussisterebbe prova adeguata che il ricorrente stesse effettivamente svolgendo un'attività di parcheggiatore abusivo - la Corte ha, con argomentazioni congruenti e logiche, valorizzato plurime circostanze di fatto desumibili dalle annotazioni di p.g., utilizzabili in relazione alla scelta del rito, dalle quali si desumeva in modo univoco la tipologia di attività svolta dal ricorrente.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore La Pefidente