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Ordinanza — n. 22775/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-justiciable grounds regarding non-punishment and prescription. The court ruled the appeal was inadmissible because the grounds raised were not suitable for cassation review. The court found the lower court correctly applied the law on non-punishment and prescription periods. Consequently, the appeal was rejected and the appellant was ordered to pay costs. The decision emphasizes strict adherence to procedural rules for criminal appeals. This case clarifies the limits of cassation jurisdiction over factual assessments. The ruling reinforces the importance of proper legal argumentation in appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22775/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised were not suitable for review at this level. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code and the extinction of the crime, but the court found these issues were already properly addressed by the lower courts. The court determined that the conditions for non-punishment were not met and that the statute of limitations had not expired, rendering the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 604 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds raised concern the factual assessment of non-punishment or prescription, which are matters for the court of first instance and second instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility non-punishment provision statute of limitations criminal procedure law procedural grounds review guida in stato di ebbrezza qualificata dipendenza da sostanze stupefacenti guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod.
Art. 604 c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 131-bis cod. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01
Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEALE FABIO nato a PALERMO il 20/10/1994 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 13 novembre 2024 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 21 marzo 2024 con cui Leale Fabio era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 187, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.; violazione di legge per mancata declaratoria dell'intervenuta estinzione del reato prima della pronuncia della sentenza di appello.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve essere osservato come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.

Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01). Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indicati nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito (cfr. pp. 2 e ss.) per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell'ipotesi disciplinata dall'art.131-bis cod. pen. 2.2.

Parimenti inammissibile è la doglianza con cui il ricorrente ha lamentato l'avvenuto decorso del termine di prescrizione del reato anteriormente alla pronuncia della sentenza di secondo grado, atteso che esso è stato commesso in data 16 luglio 2019, e quindi dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando), applicabile ai fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017. Ne consegue, pertanto, che alla data di emissione della impugnata sentenza di appello (13 novembre 2024) non era ancora decorso il termine di prescrizione, trattandosi di reato contravvenzionale, come detto, commesso in data 16 luglio 2019, per il quale andava pure computato, fra il primo e secondo grado, il periodo di sospensione di un anno e sei mesi previsto dalla c.d. legge Orlando.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 maggio 2025 Il Consigl