Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22771/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds and failure to challenge lower court's reasoning on non-punishability and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22771/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal was declared inadmissible because it merely reiterated arguments already rejected in the second instance without providing specific, critical analysis. The lower court correctly applied the law regarding the lack of non-punishability due to the offense's particular triviality and the defendant's recidivism, noting the alarming nature of the drug trafficking methods. Consequently, the appellant was condemned to pay the procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The appeal is inadmissible if it reproduces grounds already rejected in the second instance without critical engagement, and the assessment of particular triviality requires only relevant elements to be indicated, not a full examination of all valuation criteria.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specific grounds reiteration of arguments non-punishability recidivism assessment procedural costs drug trafficking recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma k DPR 309/1990
Art. 131-bis cod. pen.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
Art. 133, comma primo cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod.
Corte Costituzionale sent. n. 186/2000
art. 131-bis cod. pen
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
Sez. 2, Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018
Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010
Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014
247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv.
Corte Cost.sent.n.186/2000
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e dì una somma che congruamente sì determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICELI IGNAZIO nato a PALERMO il 04/03/1980 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; MOì IVI DELLA DECISIONE Miceli Ignazio ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che l' ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma k DPR 309/1990. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen e al diniego di esclusione della recidiva.

I motivi ripropongono una pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi pertanto considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). È invero inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (Sez. 2 - , Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01).

Ed invero, quanto al diniego del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, la motivazione della Corte territoriale è rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 - , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 - 01;

Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01). Nella specie, la Corte territoriale sottolinea che le modalità dell'azione erano comunque allarmanti attesa la pluralità di cessioni perpetrata dal ricorrente nello spazio temporale in cui era stato sottoposto a servizio di osservazione da parte degli operanti, circostanza confermata anche dalle dichiarazioni dell'acquirente La Mattina, che aveva affermato di aver acquistato già in precedenza dosi di stupefacente dall'imputato. Inoltre La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto l'ulteriore episodio di violazione della disciplina sugli stupefacenti dimostrava ampiamente che l'imputato era stabilmente dedito alla attività di detenzione e spaccio, senza alcun effetto dissuasivo della precedente condanna, sì da rivelare una aumentata pericolosità sociale. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e dì una somma che congruamente sì determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e [al ver_samerircì della somma dì C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 maggio 2025 Il CoOsigliere e,stens