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Ordinanza — n. 22770/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific arguments and repetition of rejected appellate grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22770/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Gioia's appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected at the appellate level without providing new, critical analysis. The appellant complained about the conviction for drug possession, sentencing, and the denial of a non-prosecution cause, but the court found these grievances to be superficial and lacking in substantive argumentation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 604 c.p.p.; Art. 605 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it reproduces and reiterates the same grounds raised in the appeal act and rejected in the second instance without engaging in a critical confrontation with the arguments used in the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of grounds lack of specific arguments drug possession conviction procedural costs agente di polizia divieto di dissimulare il proprio viso testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 604 c.p.p.
Art. 605 c.p.p.
Art. 131 bis cod. pen.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
Art. 133 cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod.
DPR 309/1990
73, comma , DPR 309/1990.
art. 131 bis cod. pen
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
Sez. 2, Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009
271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost.sent.n.186/2000
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOIA GIOVANNI nato a MESAGNE il 26/10/1995 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gioia Giovanni ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che l' ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma , DPR 309/1990. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. I motivi ripropongono una pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801).

È invero inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (Sez. 2 - , Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01). Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, diffusamente argomentando, con ragionamento privo di aporie logiche, in ordine alla attendibilità del teste D'Ignazio Cosimo. Stesse considerazioni valgono in ordine alla dosimetria della pena inflitta.

Sul punto, i giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva e congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01).

Nel caso di specie la pena finale irrogata è ampiamente al di sotto del medio edittale. Inoltre, la Corte territoriale sottolinea che le modalità dell'azione erano comunque allarmanti attesa la varietà di tipologie di stupefacente posseduto; che la consegna spontanea dello stupefacente era comunque dovuta dalla inevitabilità dell'esito della perquisizione; che l'imputato era gravato da una precedente condanna. Infine, quanto al diniego del riconoscimento della causa dì non punibilità di cui all'art. 131 bis, la motivazione della Corte territoriale è rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 - , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 01; '1\ • Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01).

Nella specie, la Corte territoriale ha fatto riferimento alle modalità della condotta, sopra descritte, nonché alla tipologia di stupefacente ceduto al D'Ignazio ( cocaina), caratterizzato da una più intensa potenzialità lesiva. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e(al versament4 della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 maggio 2025 Il Consig