Italian court dismisses appeal for generic lack of motivation regarding sentencing calculation without specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the complaint regarding sentencing calculation. Losacco Nunzio argued the lower court failed to properly justify the penalty under Article 73 of DPR 309/1990, but the appellate court found no specific correlation between the arguments and the decision. Consequently, the appeal was rejected as lacking the required specificity, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 c.p.p.; Art. 37 c.p.p.: An appeal is inadmissible for genericity if the grounds fail to establish a specific correlation with the contested decision's reasoning, rendering the complaint aspecific and devoid of legal substance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOSACCO NUNZIO nato a BARI il 09/12/1995 avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
Losacco Nunzio ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari indicata in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena. Il ricorso è inammissibile. La prospettata censura è del tutto generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e lal versamentól della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Pres