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Ordinanza — n. 22767/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to inadmissible factual re-evaluation and repetitive arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22767/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it sought an impermissible re-evaluation of facts already assessed by the lower court. The appellant argued for a reclassification of the offense as minor, but the appellate court had already analyzed the decisive elements of the drug trafficking case, including the quantity of substances and the number of buyers. The court rejected this request, emphasizing that the lower court's evaluation of the crime's severity was logical and consistent with constitutional principles of proportionality.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: Appeals containing solely requests to re-evaluate facts already decided or reiterating prior arguments are inadmissible, as the appellate court's assessment of the crime's gravity based on all circumstances is final and binding.

Parole chiave

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inadmissible appeal drug trafficking factual re-evaluation proportionality principle repetitive arguments dipendenza da sostanze stupefacenti reiterazione di reati penali traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Il tutto in coerenza con il principio in base al quale la configurabilità del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Il tutto in coerenza con il principio in base al quale la configurabilità del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, Ferretti
Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia
Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA FAZIA ANNA LINA nato a SAN SEVERO il 07/03/1960 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Anna Lina Della Fazia ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata condannata per il reato previsto dall'art.73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. L'unico motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque, reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello. In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso - atteso a ottenere la riqualificazione del fatto sotto la specie di quello di lieve entità - è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato, con motivazione non illogica, il carattere decisivo da attribuire alla valutazione dell'entità dei fatti ascritti desumibile dal materiale di indagine ritenuto utilizzabile in virtù della scelta del rito.

Specificamente, la Corte territoriale ha valorizzato gli elementi rappresentati dalla pluralità di sostanze stupefacenti smerciate, dal numero degli acquirenti e dal fatto che la sostanza ceduta fosse, ulteriormente, destinata alla reimmissione sul mercato, da ciò deducendo - con motivazione non illogica - che l'imputata si trovasse al centro di una rilevante attività di traffico in tal modo valutando come non occasionale e allarmante la concreta connotazione del fatto. Il tutto in coerenza con il principio in base al quale la configurabilità del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, postula un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione , ed a quantità e qualità delle sostanze, con riferimento al grado di purezza, sì da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena (Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959;

Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore