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Ordinanza — n. 22763/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses drug trafficking appeal for lack of merit and orders fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22763/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Gadaleta and Di Liddo inadmissible, confirming the lower court's conviction for cocaine trafficking. The appellants argued for a minor offense classification and challenged the confiscation of funds, but the court found their arguments repetitive and unsupported by new evidence. The decision upheld the conviction based on the high potential harm of distributing hundreds of doses and the correct application of confiscation criteria.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 73, comma V, DPR 309/1990; Art. 85 bis DPR 309/1990: Appeals that merely reproduce issues already decided by the appellate court without new facts or legal grounds are manifestly unfounded and must be declared inadmissible.

Parole chiave

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drug trafficking conviction minor offense classification confiscation of funds inadmissible appeal procedural costs inchiesta per frode fiscale complicità in sottrazione d'imposta elusione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 1, DPR 309/1990
Gadaleta Luigia Damiana e Di Liddo Giuseppina hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna in ordine alla detenzione ai fini di spaccio di cocaina, integrante il reato di cui all' art. 73, comma 1, d.P.R.
Art. 73, comma V, DPR 309/1990
Gadaleta Luigia Damiana e Di Liddo Giuseppina hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna in ordine alla detenzione ai fini di spaccio di cocaina, integrante il reato di cui all' art. 73, comma 1, d.P.R.
Art. 85 bis DPR 1990
Stesse considerazioni valgono quanto alla confisca della somma, correttamente argomentata dalla Corte territoriale secondo i criteri di cui all'art. 85 bis DPR 309/1990.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Sez. U - n. 51063 del 27/09/2018
Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018
Sez. 6, n.15642 del 15 aprile 2015
Sez. 6, n.15642 del 15 aprile 2015, Driouech, Rv 263068-01).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GADALETA LUIGIA DAMIANA nato a MOLFETTA il 07/06/1982 DI LIDDO GIUSEPPINA nato a BISCEGLIE il 30/05/1975 avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Gadaleta Luigia Damiana e Di Liddo Giuseppina hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna in ordine alla detenzione ai fini di spaccio di cocaina, integrante il reato di cui all' art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. . Le esponenti lamentano mancanza di motivazione in merito al diniego del riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al comma V dell'art 73 del DPR 309/1990 nonché violazione di legge in ordine alla confisca della somma di denaro di euro 545,00.

2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto i ricorsi si limitano a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata. La sentenza impugnata svolge argomentazioni in linea con l'indirizzo della consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedasi fra tutte Sez. U - , n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01), secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti).

Va in proposito altresì ricordato che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, al di là del peso ponderale, il grado di offensività della condotta di detenzione a fini di spaccio è invece rivelato in concreto dal dato del principio attivo e del numero delle dosi ricavabili e potenzialmente da diffondere sul mercato (Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018, Rv. 272942 - 01) e che le ipotesi di cd" piccolo spaccio"si caratterizzano proprio per la modesta entità delle dosi divulgabili, detenute come provvista per la vendita, che devono essere conteggiabili " a decine" ( e non, come nel caso di specie, a centinaia:

Sez. 6, n.15642 del 15 aprile 2015, Driouech, Rv 263068-01). I giudici di merito hanno reso esaustiva motivazione in cui risulta valutato non solo il dato quantitativo (cocaina da cui era possibile ricavare ben 493 dosi da immettere sul mercato), ma anche la potenzialità offensiva della diffusione di un tale numero di dosi nella cittadina di Molfetta, cui era indirizzata la attività di spaccio. Le argomentazioni sopra riportate sono totalmente immuni da vizi logici e, come detto, perfettamente in linea con i principi giurisprudenziali in materia.

Stesse considerazioni valgono quanto alla confisca della somma, correttamente argomentata dalla Corte territoriale secondo i criteri di cui all'art. 85 bis DPR 309/1990.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e!usanaentQldella somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2025 Il Consigliere esten