Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic and specific lack of motivation regarding sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds were too generic and failed to specifically address the sentencing calculation. The appellant argued a defect in the motivation of the lower court's conviction for a tax offense, but the court found no specific correlation between the cited reasons and the contested decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible for genericity if the grounds lack specific indications correlating the arguments against the decision with the reasons on which the decision is based, rendering the criticism aspecific.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOZLLI EMILIANO nato a BARI il 31/10/2003 avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena. Il ricorso è inammissibile. La prospettata censura è del tutto generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ehl versamentd della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 maggio 2025 l Consigliere estensore Il Pr4 sid nte