Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reasoning required for minimum sentence cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Ciccarelli Aniello inadmissible because the lower court's sentencing decision was properly reasoned. The appellant argued that the imposed sentence fell below the statutory minimum, but the Court held that detailed justification is only mandatory when sentences approach the maximum or exceed the average. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; Art. 133 cod. pen.: Detailed reasoning regarding sentencing criteria is required only when the penalty is quantified near the maximum or exceeds the average; otherwise, the judge's discretion to impose a medium or minimum sentence remains unreviewable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCARELLI ANIELLO nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 12/03/1967 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 23 ottobre 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Torre Annunziata del 27 febbraio 2023 con cui Ciccarelli Aniello era stato condannato alla pena di mesi cinque di arresto ed euro 5.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in ordine al disposto trattamento sanzionatorio, per essergli stata applicata una pena non contenuta nel minimo edittale.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il