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Ordinanza — n. 22753/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic factual re-evaluation requests and repetition of appellate arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22753/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Walter Guerrazzi's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant sought to reclassify his drug offense as minor, but the court found his arguments merely repetitive of those made in the appellate judgment. The court emphasized that the lower court had already properly evaluated the heterogeneous nature and quantity of the substances to determine the crime's severity.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: An appeal containing only generic requests to re-evaluate evidence or reiterating appellate arguments is inadmissible, as the court of last instance cannot substitute its own factual assessment for that of the lower courts.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility drug trafficking minor offense factual re-evaluation prohibition repetitive appellate arguments procedural costs award drug quantity assessment Cassazione ordinanza traffico grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, Ferretti
Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia
Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRAZZI WALTER nato a MARCIANISE il 10/01/2001 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Walter Guerrazzi ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. L'unico motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque, reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello. In particolare, il profilo di fatto illustrato (con modalità, peraltro, del tutto generiche) in sede di motivo di ricorso - atteso a ottenere la riqualificazione del fatto sotto la specie di quello di lieve entità - è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato, con motivazione non illogica, il carattere decisivo da attribuire all'eterogeneità delle sostanze detenute e al loro quantitativo; in coerenza con il principio in base al quale la configurabilità del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, postula un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione , ed a quantità e qualità delle sostanze, con riferimento al grado di purezza, sì da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena (Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959;

Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis