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Ordinanza — n. 22748/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal against state-funded defense revocation dismissed due to improper filing venue and missed deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22748/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to file the criminal cassation petition at the correct court registry. Although the appeal was timely served on the opposing party, it was deposited at the Civil Section of the Supreme Court instead of the criminal court that issued the original order. Consequently, the appeal was deemed untimely under the specific procedural rules governing appeals against decisions on state-funded defense revocation.

Regesto Legislator

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D.P.R. n. 115/2002, art. 99, comma 4; cod. proc. pen., artt. 582, 583, 616: Appeals against orders regarding the revocation of state-funded defense must be filed within the statutory period at the registry of the issuing judge; failure to deposit the petition at the correct venue renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal cassation appeal state funded defense improper filing venue procedural inadmissibility missed statutory deadline Cassa delle ammende revocation of defense ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, comma 4
115 del 2002, art. 99, comma 4, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt.
cod. proc. pen., artt. 582, 583
cod. proc. pen., art. 616
art. 134 disp. att. cod.proc.civ
La parte ricorrente ha infatti ritenuto di applicare le previsioni del Codice di procedura civile, provvedendo a notificare il ricorso al Ministero della giustizia presso l'organo che ne ha la rappresentanza processuale, cioè l'Avvocatura dello Stato, e depositando lo stesso ai sensi dell'art. 134 disp.
articolo 616 cod. proc. pen
n.115/2002 Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino
(cfr., in questi termini: Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv.
Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, Messana
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNAZZO GIOVANNINO nato a LAMEZIA TERME il 21/01/1957 avverso l'ordinanza del 09/11/2021 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERMEudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Giovannino Iannazzo ha proposto ricorso avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, reiettiva del ricorso presentato avverso la revoca dell'ammissione al patrocino a spese dello Stato. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto con modalità non conformi a quelle dettate dalla disciplina della materia. La parte ricorrente ha infatti ritenuto di applicare le previsioni del Codice di procedura civile, provvedendo a notificare il ricorso al Ministero della giustizia presso l'organo che ne ha la rappresentanza processuale, cioè l'Avvocatura dello Stato, e depositando lo stesso ai sensi dell'art. 134 disp. att. cod.proc.civ. presso la cancelleria civile di questa Corte di cassazione.

Le forme processuali adottate per l'impugnazione, tuttavia, non sono corrette atteso che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza deve essere presentato nel termine previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, comma 4, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 cod.proc.pen. (cfr., in questi termini: Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571-01; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793-01).

Nel caso di specie, il ricorso è stato tempestivamente notificato all' altra parte, ma non è stato depositato nella cancelleria del giudice che lo ha emesso, venendo depositato presso la cancelleria civile di questa Suprema Corte quando erano oramai decorsi i termini di impugnazione previsti dal suddetto art. 99, comma 4, d.P.R. n.115/2002 Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore DEPO ,* TAT P sidente