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Ordinanza — n. 22746/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding non-absorption of illegal weapon possession into aggravated burglary charge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22746/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated attempted theft and illegal weapon possession. The appellant argued that the weapon possession should be absorbed into the theft charge, but the court rejected this based on established precedent. The court ruled that the aggravated circumstance protects a distinct legal interest regarding the ease of property removal, independent of the weapon's possession legality.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 1, n. 3 cod. pen.; Art. 4 L. 110/75: The aggravated circumstance of carrying a weapon in attempted theft does not absorb the separate crimes of illegal detention or unjustified carrying of the weapon, as they protect distinct legal interests.

Parole chiave

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Italian Criminal Law Absorption of Crimes Aggravated Theft Illegal Weapon Possession Supreme Court Appeal Legal Interest Protection Inadmissible Appeal tentata truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 1, n. 3 cod. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n.
Art. 4 L. 18 aprile 1975, n. 110
con riferimento al porto di un'arma, non determina l'assorbimento nel reato di furto di quelli di illecita detenzione della predetta arma o di porto ingiustificato di essa, previsto dall'art. 4, legge 18 aprile 1975, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 37212 del 28/04/2017
Sez. 5, n. 37212 del 28/04/2017, Rv.
Sez. 1, n. 33384 del 10/07/2013
Sez. 1, n. 33384 del 10/07/2013, De, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMMARK FAIEZ nato il 19/11/1977 avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Faiez Dammark ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto aggravato di tentato furto in abitazione e del reato di cui all'art. 4 L. 110/75;

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 3, cod. pen. e in relazione al mancato assorbimento della contravvenzione di cui al sub c) nel delitto di furto di cui al sub a) - è manifestamente infondato, per palese contrarietà dell'assunto difensivo con la giurisprudenza di legittimità. A tal proposito, come esplicitamente rimarcato dalla Corte territoriale, deve ribadirsi che «la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n.3 cod. pen. con riferimento al porto di un'arma, non determina l'assorbimento nel reato di furto di quelli di illecita detenzione della predetta arma o di porto ingiustificato di essa, previsto dall'art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, atteso che la circostanza aggravante non postula l'illiceità della detenzione o del porto dell'arma ed è finalizzata a tutelare un bene giuridico diverso, stigmatizzando la predisposizione di strumenti volti a rendere più agevole la sottrazione e l'impossessamento dei beni mobili» (v.

Sez. 5, n. 37212 del 28/04/2017, Rv. 270917 - 01; in precedente, v. Sez. 1, n. 33384 del 10/07/2013, De, Rv. 257089 - 01: «il reato di porto abusivo di arma impropria non può ritenersi assorbito in quello di tentato furto aggravato dall'effrazione»). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 maggio 2025 Il