Italian Court dismisses appeals as generic and non-specific, violating procedural requirements for admissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Antonino Corona and Antonino La Corte inadmissible. Both appellants argued insufficient evidence and flawed reasoning regarding attempted burglary, but the Court found their submissions generic and lacking specific factual criticism. Consequently, the appeals were rejected for failing to meet the strict requirements for a valid ground of appeal under criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must be specific and argumentative; generic complaints or mere expressions of dissatisfaction without identifying precise grounds for the violation of law or illogicality of the reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CORONA ANTONINO nato a PALERMO il 11/04/1964 LA CORTE ANTONINO nato a PALERMO il 04/03/1968 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Antonino Corona ed Antonino La Corte ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale i ricorrenti erano stati ritenuti responsabili del delitto di tentato furto in abitazione;
2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso presentato da Antonino Corona, con cui si censura la mancanza della motivazione denunziando l'insussistenza di un quadro probatorio sufficiente ad affermare la responsabilità dell'imputato, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
3. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso presentato da Antonino La Corte, con cui anch'egli denunzia la violazione della legge nonché l'illogicità della motivazione in ordine alla attendibilità degli elementi probatori invocati a sostegno della condanna, oltre ad non essere consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, è altresì fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838);
4. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il