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Ordinanza — n. 22740/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds against conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22740/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it failed to specifically address the grounds for the lower court's conviction. The appellant challenged the partial reform of the first-instance judgment regarding theft and resistance to public officials but did not explicitly cite the relevant aggravating circumstances or the specific legal reasoning used by the appellate court. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary correlation with the contested decision's motivation, rendering it non-compliant with established case law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it fails to specifically identify the grounds of the contested decision and lacks a direct correlation with the reasons provided in the judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity correlation with grounds criminal procedure appellate review atti impugnabili circostanza aggravante altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
art. 707 cod. pen
268823 - 01), non essendosi il ricorso in alcun modo confrontato con la motivazione resa in relazione alle aggravanti del furto e alla configurabilità della resistenza a pubblico uffidale (mentre le censure relative all'art. 707 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO NOELLO nato a GIOIA TAURO il 10/07/1977 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Noello Amato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che in parziale riforma della sentenza di primo grado ha riconosciuto la responsabilità dell'imputato per i delitti previsti dagli artt. 624-625 cod. pen. (capo A), 337 cod. pen. (capo B) e 707 cod. pen. (capo C); rilevato che con l'unico motivo il ricorso denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato; ritenuto che il medesimo sia inammissibile in quanto del tutto aspecifico, difettando della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, secondo quanto richiesto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (così Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823 - 01), non essendosi il ricorso in alcun modo confrontato con la motivazione resa in relazione alle aggravanti del furto e alla configurabilità della resistenza a pubblico uffidale (mentre le censure relative all'art. 707 cod. pen. non sono state in alcun modo esplicitate); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigliere estensore Il Presidente