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Ordinanza — n. 22739/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to late recidiva argument and non-specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22739/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Filippo Nocera's appeal against the appellate court's partial reform of his fraudulently bankrupt fraud conviction inadmissible. The court rejected arguments regarding recidiva for being a new ground not properly deduced in the second instance and dismissed other claims as mere repetitions of previously rejected points. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it introduces new grounds not raised in the second instance, and sentencing discretion regarding aggravating or mitigating circumstances is not subject to cassation review.

Parole chiave

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inadmissibility appeal recidiva new ground non-specific grounds sentencing discretion second instance review sanzioni pecuniarie bancarotta fraudolenta difesa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOCERA FILIPPO nato a REGGIO CALABRIA il 02/11/1968 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Filippo Nocera ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che, rideterminando il trattamento sanzionatorio irrogato a suo carico, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale egli era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale (in concorso con altro coimputato); 1.1. Letta la memoria del difensore del ricorrente, depositata il 28.3.2025, che deduce un motivo nuovo poco comprensibile e che, in sostanza, reitera il motivo sulla recidiva; 1.2. Letta l'adesione all'astensione dell'Unione Camere Penali, irrilevante perché l'udienza in Settima sezione si svolge senza partecipazione delle parti in presenza;

2. Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui si denunzia la violazione della legge ed il vizio motivazionale in ordine all'affermazione di responsabilità e alla valutazione della documentazione contabile, all'attribuzione della qualità di amministratore di fatto e alla ritenuta sussistenza del dolo specifico del reato, non sono deducibili in sede di legittimità, in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838);

3. Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura l'inosservanza della legge e la carenza della motivazione in ordine alla eccessività della pena e delle sanzioni accessorie irrogate, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata);

4. Considerato che il quarto ed ultimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole della inosservanza della legge e della illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata all'imputato, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince anche dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagg. 4 e 5);

5. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C