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Ordinanza — n. 22735/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of substantive grounds regarding sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22735/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Libero Rosario inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal challenged the excessive nature of the sentence for crimes including aggravated theft and violation of special surveillance obligations. The court rejected this argument, ruling that sentencing graduation falls within the trial judge's discretionary power under established case law and statutory principles.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The gradation of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, lies within the discretionary power of the court of first instance, which must simply provide a congruent reference to the decisive elements.

Parole chiave

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sentencing discretion criminal appeal inadmissibility aggravated theft special surveillance obligations judicial discretion altri reati reati contro la libertà personale attività criminosa

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBERO ROSARIO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 30/04/1988 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Rosario Libero ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale era stato ritenuto responsabile dei delitti di violazione degli obblighi di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, furto aggravato, tentato furto aggravato, furto in abitazione, tentato furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancanza della motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.: Nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata);

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07 maggio 2