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Ordinanza — n. 22734/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for generic grounds and exceeds cassation review limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22734/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Gervasio and Staiti inadmissible due to their generic nature and lack of specific factual allegations. Both appellants argued for different sentencing adjustments, but the court found their complaints failed to meet the specificity requirements of Article 581 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the court rejected the appeals, noting that sentencing discretion belongs to the trial judge and that the lower court's reasoning was logically sound.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.: Appeals must be specific and non-revaluative, as the Court of Cassation cannot re-examine factual evidence or substitute its own assessment of sentencing discretion.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of specificity sentencing discretion cassation review limits inadmissible appeal criminal procedure code judicial reasoning ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., è anch'esso generico per aspecificità, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
18-20) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 74 d.P.R. 309 del 1990
per Luigi Staiti), ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale i ricorrenti erano stati ritenuti responsabili dei delitti di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, 416-bis.1 cod.
Art. 416-bis.1 cod. pen.
e riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva per Gaetano Gervasio e concedendo le circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulle attenuanti diverse da quella di cui all'art. 416-bis.1 cod.
Art. 73 d.P.R. 309 del 1990
artt. 74, comma 4 d.P.R. 309 del 1990
Rilevato che Luigi Staiti e Gaetano Gervasio ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, rideterminando per entrambi il trattamento sanzionatorio (escludendo le circostanze aggravanti di cui agli artt. 74, comma 4 d.P.R. 309 del 1990 e 416-bis.1 cod.
art. 74 d.P.R. 309 del 1990
per Luigi Staiti), ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale i ricorrenti erano stati ritenuti responsabili dei delitti di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, 416-bis.1 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GERVASIO GAETANO nato a NAPOLI il 09/11/1975 STAITI LUIGI nato a NAPOLI il 16/11/1993 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Luigi Staiti e Gaetano Gervasio ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, rideterminando per entrambi il trattamento sanzionatorio (escludendo le circostanze aggravanti di cui agli artt. 74, comma 4 d.P.R. 309 del 1990 e 416-bis.1 cod. pen. e riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva per Gaetano Gervasio e concedendo le circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulle attenuanti diverse da quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. per Luigi Staiti), ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale i ricorrenti erano stati ritenuti responsabili dei delitti di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, 416-bis.1 cod. pen. e 73 d.P.R. 309 del 1990;

2. Letta la rinuncia al ricorso depositata dal difensore di Staiti, che allega dichiarazione del ricorrente, autenticata ma riferita alla sola fase dell'esecuzione e "ad ogni facoltà di legge", sicchè non può evincersi con certezza la volontà di rinuncia all'impugnazione;

3. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso presentato da Gaetano Gervasio, con cui si denunzia la violazione della legge e la mancanza della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Inoltre, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Infine, la censura è, altresì, manifestamente infondata, in quanto le circostanze attenuanti generiche erano già state riconosciute dalla sentenza di appello, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione limitatamente alla valutazione circa la sussistenza della recidiva, determinando quindi il passaggio in giudicato delle statuizioni relative al riconoscimento delle attenuanti;

4. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso presentato da Luigi Staiti, con cui si censura la violazione delle norme processuali e la mancanza della motivazione in ordine all'omessa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., è anch'esso generico per aspecificità, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e del confronto con la puntuale motivazione della sentenza impugnata; 4.1. Considerato che, invero, il motivo è inammissibile anche perché rivalutativo e in fatto: l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). La motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 18-20) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen.;

5. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm