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Ordinanza — n. 22733/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and failure to raise new issues at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22733/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant challenged a second-instance judgment that partially reformulated a sentence for aggravated theft, arguing violations of criminal law and procedural rules. The court rejected these claims because the first ground was merely a complaint lacking specific elements required by law, while the second ground was both new and unsupported by the record.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it consists solely of generic complaints without specific elements or if it raises new grounds not properly deduced at the second instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds new issues second instance procedural requirements furto aggravato gravi addebiti penali aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen., oltre a non essere consentito in sede di legittimità perché inedito, non dedotto come motivo di appello secondo quanto invece prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., è altresì manifestamente infondato.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEREZ PASQUALE nato a NAPOLI il 22/04/1984 avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Pasquale Perez ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denunzia la violazione delle norme penali e processuali nonché il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza del reato, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, è, altresì, estremamente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge nonché mancanza della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale di cui all'art. 64, n. 4, cod. pen., oltre a non essere consentito in sede di legittimità perché inedito, non dedotto come motivo di appello secondo quanto invece prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., è altresì manifestamente infondato.

La Corte territoriale, a pag. 5 della sentenza impugnata, ha offerto adeguata motivazione, sia specifica che tratta dal complesso argomentativo, ed esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio consolidato, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07 maggio 2025. DE