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Ordinanza — n. 22726/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal dismissed for generic grounds; appeal lacks specific arguments required by criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22726/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Stefano Petrini inadmissible due to generic and indeterminate grounds. The appellant challenged the conviction for theft and the denial of mitigating circumstances but failed to provide specific arguments against the lower court's reasoning. The court ruled that the appeal did not meet the statutory requirements for a valid criminal appeal.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 133, comma 1 c.p.: An appeal must specify the exact grounds for criticism; generic assertions without reference to the contested reasoning fail to allow the appellate judge to exercise their supervisory power.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds criminal procedure code specific arguments required inadmissible appeal mitigating circumstances theft conviction appellate review indagine per furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Considerato che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità - è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 133, comma 1 c.p.
Art. 131-bis c.p.
274647), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131- bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
266590), ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta
131- bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRINI STEFANO nato a GIULIANOVA il 07/04/1992 avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Stefano Petrini ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità - è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen.: a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, il ricorso non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Il ricorrente si limita ad affermare assertivamente che l'imputato non è stato ripreso nell'atto dell'impossessamento della somma di denaro, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato che evidenzia come l'imputato è stato colto da un sistema di videosorveglianza mentre si introduceva nell'autovettura della persona offesa;

3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - oltre ad essere generico è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244);

4. Considerato che il terzo motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto - è generico e del tutto inconferente posto che la Corte territoriale motiva facendo riferimento alla non esiguità del danno; Il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131- bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678), come accaduto nel caso di specie. Ls)s 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d