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Ordinanza — n. 22724/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against aggravated theft conviction for procedural and substantive errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22724/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeals filed by Di Carlo Piero and Rapone Luca inadmissible. The defendants argued for a violation of reasoning regarding aggravated violence and the inapplicability of the particular triviality exemption. The court rejected these claims as they were factually repetitive or legally unfounded given the significant damage caused.

Regesto Legislator

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Art. 625, n. 2 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals based on factual disputes already adjudicated or contrary to statutory norms regarding damage severity are inadmissible.

Parole chiave

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aggravated theft particular triviality violence on things inadmissible appeal violation of reasoning furto di lieve entità imputazione di furto furti connessi

Disposizioni normative citate

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Art. 625, n. 2 cod. pen.
Considerato che il primo motivo dei ricorsi degli imputati - con il quale i ricorrenti si dolgono del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625, n.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI CARLO PIERO nato a VASTO il 02/10/1986 RAPONE LUCA nato a TERMOLI il 17/08/1985 avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Di Carlo Piero e Rapone Luca ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna nei loro confronti per il reato di concorso in furto aggravato;

2. Considerato che il primo motivo dei ricorsi degli imputati - con il quale i ricorrenti si dolgono del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. - è inammissibile in quanto costituito da doglianze, formulate in fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito, i quali hanno affermato come non residuino dubbi circa l'avvenuta rottura del lucchetto posto a chiusura dell'area, luogo di commissione del fatto, alla luce delle deposizioni rese dal titolare del cantiere; questi ha affermato che il container, ove era collocato il materiale sottratto, era sempre chiuso con un lucchetto e l'asportazione del materiale è stata constatata a seguito del rinvenimento degli imputati nelle immediate prossimità del cantiere, all'interno del veicolo in cui gli stessi avevano caricato il materiale (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato);

3. Rilevato che il secondo motivo dei ricorsi - con il quale i ricorrenti si dolgono della violazione di legge e del vizio di motivazione circa la mancata applicazione dell'esimente della particolare tenuità del fatto - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo atteso che la non trascurabile gravità del danno cagionato, pari ad euro 1.500,00 è stata logicamente posta alla base della valutazione di inapplicabilità della casua di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.;

4. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa