Cassation court dismisses appeal challenging sentencing comparison as discretionary merit issue not reviewable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Anna Celentano's appeal inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. Celentano argued against the appellate court's comparison of mitigating circumstances versus aggravating factors, claiming an error in sentencing. The court ruled that evaluating the balance of circumstances is a discretionary act of the trial court, which falls outside the cassation court's jurisdiction unless arbitrary or illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals against sentencing comparisons are inadmissible as they involve discretionary merit evaluations not subject to cassation review unless arbitrary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELENTANO ANNA nato a PESCARA il 03/06/1984 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Anna Celentano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che, rideterminando il trattamento sanzionatorio a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Teramo, con la quale era stata ritenuta responsabile dei reati di furto aggravato e tentato furto;
2. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato della Corte di cassazione, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il