Italian Supreme Court dismisses appeal on aggravated theft, rejecting arguments regarding fraud and public exposure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued that the court erred in finding aggravating circumstances involving the use of a fraudulent device and the exposure of goods to public trust. The court rejected these claims, stating the appellant confused the use of a fraudulent tool with violence and correctly applied established jurisprudence regarding the removal of anti-theft placards.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, comma 1, n. 2) e 7) cod. pen.; The appeal is inadmissible when the appellant fails to grasp the court's reasoning by conflating the use of a fraudulent means with violence, or when the lower court correctly applies precedent regarding the exposure of goods to public trust in commercial settings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELIAN ANDREA nato a PESCARA il 25/03/1980 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Andrea Elian ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che, per quel che qui rileva, ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto pluriaggravato; 1.1. Letta la memoria del difensore del ricorrente, pervenuta il 7.4.2025, che proclama l'ammissibilità del ricorso e chiede che venga restituito alla sezione ordinaria;
2. Considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si contesta la sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, n.
2) e 7) cod. pen. - è manifestamente infondato;
3. Rilevato che, con riferimento all'aggravante di cui al n. 2), il ricorrente non coglie la ratio decisoria, confondendo la circostanza dell'uso del mezzo fraudolento a quella dell'uso della violenza sulle cose; ed invero, la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha riscontrato la sussistenza dell'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, in ragione della schermatura e della rimozione delle placche antitaccheggio, integrando, tali modalità della condotta, un'azione insidiosa, improntata ad astuzia, atta a sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa; il giudice di merito, non fa riferimento al danneggiamento;
4. Considerato, inoltre, che, con riferimento all'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen., la Corte territoriale ha adeguatamente motivato seguendo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede (Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, Bevilacqua, Rv. 278383); il giudice di merito, inoltre, ha correttamente escluso la presenza di un sistema di sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene;
5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C