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Ordinanza — n. 22719/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on theft charge, rejecting fact-based legal qualification arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22719/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the conviction for theft in a dwelling was legally flawed, but the court rejected this as a matter of fact rather than law. The court ruled that removing property from a fenced condominium courtyard constitutes theft in a dwelling under Article 624-bis of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 624-bis cod. pen.; Appeals to the Supreme Court cannot raise factual disputes or challenge the qualification of conduct as a matter of law, as such arguments are reserved for the court of first instance.

Parole chiave

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theft in dwelling condominium courtyard inadmissible appeal factual dispute legal qualification Supreme Court Italian Penal Code imputazione di furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 624-bis cod. pen.
Invero, la sottrazione di cosa mobile altrui all'interno di un cortile condominiale, che si è accertato essere recintato e con accessi privati ordinariamente chiusi e che, quindi, costituisce pertinenza di una privata dimora, integra il reato di furto in abitazione previsto dall'art. 624-bis cod. pen. (Sez.
art. 624-bis cod. pen
Invero, la sottrazione di cosa mobile altrui all'interno di un cortile condominiale, che si è accertato essere recintato e con accessi privati ordinariamente chiusi e che, quindi, costituisce pertinenza di una privata dimora, integra il reato di furto in abitazione previsto dall'art. 624-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 7, n. 3959 del 02/10/2012
(Sez. 7, n. 3959 del 02/10/2012, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPEMBA STEFANO nato a PESCARA il 23/09/1997 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Stefano Impemba ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara, con la quale era stato ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione ed era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia;

2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché appare volto a sollevare censure in fatto, fondate sulla pretesa inidoneità della condotta a configurare il reato di furto abitazione. La censura è anche manifestamente infondata, atteso che prospetta enunciati ermeneutici palesemente in contrasto con il dato normativo e la giurisprudenza di legittimità. Invero, la sottrazione di cosa mobile altrui all'interno di un cortile condominiale, che si è accertato essere recintato e con accessi privati ordinariamente chiusi e che, quindi, costituisce pertinenza di una privata dimora, integra il reato di furto in abitazione previsto dall'art. 624-bis cod. pen. (Sez. 7, n. 3959 del 02/10/2012, dep. 2013, Romano, Rv. 255100);

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i