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Ordinanza — n. 22715/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetition of lower court arguments and lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22715/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal filed by Mamadou Sakho inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged his conviction for falsely claiming minority status, arguing violations of law and reasoning errors regarding his age. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed by the Court of Appeal and lacked any new factual or legal basis.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, comma 1, lett. c) c.p.p.: Appeals are inadmissible when they consist solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected by the lower court or are manifestly unfounded regarding the reliability of evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments false age declaration criminal liability court costs inganno sull'identità perseguimento penale per truffa denuncia mendace

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 495, comma 81, secondo comma, cod. pen.
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 495 cod.
art. 495 cod. pen
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 495 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAKHO MAMADOU (CUI: 063VFZV) nato il 24/08/2004 avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Mamadou Sakho ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 495, 81, secondo comma, cod. pen.;

2. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 495 cod. pen., contestatogli per aver falsamente dichiarato la propria data di nascita al fine di risultare minorenne, è inammissibile, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Il motivo, inoltre, è manifestamente infondato quanto alla censura sulla inaffidabilità dell'accertamento sull'età dell'imputato, atteso che il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato e privo degli asseriti difetti motivazionali. Al riguardo occorre sottolineare che non sono consentite le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza dì rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità e dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento.

Nel caso di specie, la sentenza dà atto della completezza e precisione degli accertamenti con i quali si è indagata l'età del ricorrente, concludendo per essere questa superiore ai 18 anni;

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così