Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22714/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for being too generic and lacking specific grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22714/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeals by three defendants inadmissible due to a lack of specific grounds. The defendants argued that the lower court incorrectly assessed evidence to find them criminally liable for threats, but their complaint was deemed extremely generic and indeterminate. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the statutory requirements for a valid legal challenge, resulting in dismissal and an order to pay costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; A criminal appeal is inadmissible if it is extremely generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism of the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility generic grounds requirement indeterminate complaint procedural code art 581 specific grounds mandate minaccia non comprovata azione legale a scopo intimidatorio minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Artt. 82 e 83 D.P.R. n. 115/2002
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALEO CONCETTA nato a CALTAGIRONE il 29/01/1967 PORTABENE ANGELA ROSA nato a CALTAGIRONE il 06/08/1990 RUSSOTTO GIOVANNI BATTISTA nato a CALTAGIRONE il 29/01/1967 avverso la sentenza del 28/11/2024 del TRIBUNALE di CALTAGIRONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Concetta Aleo, Angela Rosa Portabene e Giovanni Battista Russotto ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone che, ritenendo provata la penale responsabilità degli imputati, ha riformato la sentenza del Giudice di pace di Caltagirone, con la quale gli imputati erano stati assolti dal reato di minaccia in concorso tra loro;

2. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando un'erronea valutazione del quadro probatorio operata dai giudici di merito, è estremamente generico per indeterminatezza, privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; 2.1. Letta la memoria depositata dal difensore della parte civile il 16.4.2025, con cui si chiede dichiararsi l'inamissibilità o il rigetto del ricorso, allegando anche le conclusioni in punto di spese, e si rappresentata che la parte civile è ammessa al gratuito patrocinio 3.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, gli imputati devono essere anche condannati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Caltagirone con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. n. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Caltagirone con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. n. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.