Criminal appeal dismissed for generic grounds and lack of special leniency due to prior record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Dino Farina's appeal against the Messina Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for gross falsehood and special leniency, but the court found the first ground generic and the second unfounded due to his criminal history. Consequently, the appeal was rejected, and Farina was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal must specify the factual elements of the complaint to allow judicial review, and special leniency requires a complex assessment of all case specifics, including the defendant's propensity to offend.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARINA DINO nato a TREBISACCE il 18/06/1999 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Dino Farina ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all' art. 489, 477 e 482 cod. pen.
2. Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si contesta la correttezza della motivazione posta alla base della condanna del ricorrente, evocando la figura giuridica del "falso grossolano" - è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen.: a fronte di una motivazione della sentenza impugnata, corretta anche riguardo agli orientamenti di legittimità richiamati, il ricorso non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al Collegio di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Nella specie, il falso è stato accertato solo in seguito a verifiche tecniche di polizia giudiziaria;
3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto - è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata esprime una adeguata motivazione in ordine all'esclusione dell'art. 131-bis cod. pen., valutata la non occasionalità della condotta del ricorrente, alla luce dei plurimi precedenti penali a suo carico, ancorchè non specifici, perché comunque sintomo della sua propensione a delinquere. Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, invero, richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678); come accaduto nel caso di specie in cui il giudice di appello ha ritenuto di escludere la particolare tenuità dell'offesa in ragione della non occasionalità della condotta;
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 maggio 2025 DEPOSITAIN Il Consigliere estensore IN CANCE L--- KlA Il Presidente